Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 06/06/2005

a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;

b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonchè quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;

c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emer genza;

d) le procedure per l'esodo del pubblico. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a). Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonchè di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico. Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario. All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonchè quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria. Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.

Art. 12. - Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali

1. Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente: «Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali). -

1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.

3. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».

Art. 13. - Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Dopo l'art. 19-bis è aggiunto il seguente: «Art. 19-ter (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio). -

1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:

a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;

b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;

c) da un rappresentante del Servizio sanitario;

d) da un rappresentante dei Vigili urbani;

e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'in terno dello stadio;

f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);

g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

2. Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:

a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.

3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;

b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;

c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonchè gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:

1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;

2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione. ».

Art. 14. - Gestione dell'impianto sportivo

1. Dopo l'art. 19-ter è aggiunto il seguente: «Art. 19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). -

1. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonchè dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;

b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

3. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.».

Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.

2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto può autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente al testo del decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni.

Roma, 6 giugno 2005 Il Ministro: Pisanu

 

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